Cosa sono i COV, ovvero i composti organici volatili?
Cosa stabilisce la normativa in merito ai limiti entro i quali gli stessi devono rimanere? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sull’argomento e fornire le informazioni fondamentali per conoscere meglio i COV.
I composti organici volatili, conosciuti anche con le sigle COV o VOC, dall’inglese Volatile Organic Compounds, identificano composti le cui molecole contengono gruppi funzionali diversi e nel loro insieme assumono comportamenti fisici e chimici differenti ma accomunati da un’elevata volatilità. Tra i COV rientrano per esempio solventi organici come diluenti, vernici e benzene, ma anche idrocarburi liquidi contenenti cloro, fluoro, zolfo e azoto.
La legislazione italiana definisce composti organici volatici tutti quelli che alla temperatura di 293,15 K, ovvero 20°C, presentano una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore.
Le tre categorie di COV
I composti organici volatili possono essere suddivisi in tre categorie principali in relazione alla loro provenienza:
- Composti antropogenici e originati dalle attività umane, derivanti per esempio da petrolio e combustioni, i cui principali esponenti sono benzene, toluene, metano, tetracloruro di carbonio, etanolo.
- Composto biogenici di origine naturale, quali i terpeni contenuti in oli essenziali vegetali.
- Composti antropogenici e biogenici come per esempio l’isoprene.
I COV rappresentano una fonte di rischio per la salute umana e possono pr
esentare effetti a breve termine, dai mal di testa alla nausea, passando per irritazioni cutanee, a occhi e vie respiratorie. Questi sono i meno preoccupanti paragonati a quelli che potrebbero manifestarsi a lungo termine, in particolare legati allo sviluppo di tumori e danni irreparabili al sistema nervoso.
L’impiego dei COV deve pertanto essere limitato a specifiche aree dotate di appositi sistemi aspiranti per la captazione dei vapori emessi.
Cosa stabilisce la legge in materia di composti organici volatili?
Il D.Lgs.152/2006 e nello specifico l’articolo 275 e l’allegato III parte quinta, definisce i limiti di emissione per specifiche attività, le modalità di monitoraggio e controllo delle stesse, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati e le metodologie per la redazione del piano di gestione dei solventi ove previsto.
Inoltre il D.Lgs.161/2006, recependo la Direttiva 2004/42/CE, ha introdotto ulteriori elementi da considerare in relazione alle categorie di vernici e pitture e prodotti per la carrozzeria, in particolare in merito ai limiti di contenuto di COV, agli obblighi di etichettatura e ai metodi di analisi da impiegare per la loro rilevazione.
Esiste infine la Direttiva 2010/75/UE che stabilisce quelle che sono una serie di norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento proveniente dalle attività industriali. All’interno della stessa sono infatti fissati una serie accorgimenti volti a evitare e, qualora non fosse possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno per impedire la produzione di rifiuti e conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Ogni realtà pertanto che impiega composti organici volatili nel proprio processo produttivo è sottoposta all'obbligo di gestione degli stessi con appositi sistemi di verifica e aspirazione per operare nel completo rispetto di quanto stabilito dalla legge per la tutela ambientale e dei lavoratori.